Consulenza DPS (documento programmatico sicurezza)

Con due differenti Decreti Legge il Governo ha operato importanti semplificazioni per quanto attiene gli obblighi in capo ai diversi Titolari.

Ecco le novità:

  • L’entrata in vigore del Decreto Legge n. 201 del 2011 ha sancito che le informazioni relative alle persone giuridiche, agli enti o alle associazioni non sono più da considerarsi dati personali meritevoli della protezione. Viene quindi meno l’obbligo per le aziende di presentare l’informativa o di richiedere l’eventuale consenso prima dell’inizio del trattamento dei dati, a soggetti diversi da persone fisiche; in conclusione la persona giuridica non è più da considerarsi come Interessato. Tutto invece rimane invariato nei trattamenti effettuati con riferimento alle persone fisiche.
  • Tramite l'art. 45 del D.L. sulle semplificazioni e sviluppo è stato cancellato l’obbligo di redigere il Documento programmatico sulla sicurezza dei dati (D.P.S.) cui erano tenuti diversi soggetti pubblici e privati.

Ciò non significa che vengono meno anche tutti gli altri obblighi che le aziende e i vari enti dovranno continuare ad adottare cioè:

  • tutte le misure minime di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/2003 e dai successivi Provvedimenti del Garante, tra cui: la predisposizione di misure di sicurezza tecnico-informatiche;
  • la redazione e la presentazione delle Informative previste dall’art. 13 del D.Lgs 196/03 per tutti gli interessati (ad eccezione delle persone giuridiche come precedentemente detto);
  • la redazione delle nomine per gli incaricati, per gli amministratori di sistema e per i responsabili del trattamento dei dati personali;
  • la predisposizione di un Disciplinare interno per l’uso di Internet e della Posta elettronica (Provvedimento Garante 1° Marzo 2007);
  • la gestione delle policy per la privacy sul sito web, nelle Newsletter e nei Servizi interattivi, la formazione del personale, ecc.

 Il D.P.S. potrà comunque essere concepito come adempimento volontario. In particolare le strutture più articolate o quelle che svolgono trattamenti che possono dar luogo a contenziosi o a richieste di risarcimento per danni potranno ancora avvalersene come strumento atto a contribuire alla prevenzione dei reati di trattamento illecito dati.

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